Il 3 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale per introdurre l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il testo, che ora passerà all’esame delle Camere, come sottolineato dalla Presidente Meloni rappresenta un pezzo fondamentale del programma di riforme che la maggioranza ha inserito nel programma d’azione in questa legislatura.


Di seguito le principali modifiche introdotte dalla riforma:

  • Il capo del governo, attraverso la modifica dell’art. 92 Cost., verrebbe nominato tramite elezioni contestuali alle elezioni politiche per il rinnovo di Camera e Senato e il suo mandato avrebbe durata di cinque anni. L’elezione dovrebbe avvenire nella Camera per la quale si è candidato, e ciò comporta che il Presidente del Consiglio eletto debba necessariamente essere un parlamentare.
  • “Le votazioni per l’elezione del presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale”: l’articolo 3 della riforma prevede che non ci sarebbe più quindi la doppia scheda per eleggere i componenti di ciascuna delle due Camere ma un’unica scheda in cui comparirebbero i nomi dei candidati premier e le liste collegate per Camera e Senato.
  • L’articolo 4 della riforma, che va a modificare l’art.94 Cost., introduce la c.d. norma “anti-ribaltone”, la quale “garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori”. L’obiettivo dell’articolo, in accordo con il Governo, è quello di evitare la formazione di
    governi tecnici o con altre maggioranze rispetto a quelle vincitrici alle elezioni. In caso di nuovo conferimento di incarico per la formazione del governo, il Presidente della Repubblica potrebbe “conferire l’incarico di formare il governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al presidente eletto, per attuare le dichiarazioni
    relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il governo del
    presidente eletto ha ottenuto la fiducia»
  • Al fine di garantire la stabilità di governo, inoltre, sempre all’articolo 3, è prevista l’introduzione di un premio di maggioranza al 55% dei seggi parlamentari per la coalizione di cui fa parte il Presidente del Consiglio.
  • Con la riforma costituzionale, all’articolo 5, il Capo dello Stato non potrebbe più nominare nuovi Senatori a vita, mentre coloro che già lo sono, manterrebbero la propria carica. Situazione differente per gli ex Presidenti della Repubblica, che al termine del proprio mandato, mantengono il diritto di sedere a Palazzo Madama.
    Per l’approvazione della riforma costituzionale, l’art.138 Cost. prevede che Camera e Senato approvino la proposta due volte nel medesimo testo, a maggioranza dei due terzi dei componenti nella seconda votazione; se si dovesse raggiungere solo la maggioranza assoluta, la riforma può essere sottoposta a referendum popolare per conferma.







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